Legatario

La figura del legatario è introdotta dall’art. 588 del codice civile che dice: “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualifica di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”.

Al legatario sono lasciati per testamento uno o più specifici beni e (ad esempio un immobile, una somma di denaro) non una quota dell’eredità che prendono il nome di legati.

I diritti connessi al legato si trasmettono al legatario automaticamente al momento di apertura della successione. Il legatario per prendere possesso dei beni deve fare richiesta di consegna all’erede.

Il legato è soggetto all’azione di riduzione se il “de cuius” nel testamento non ha rispettato le quote di riserva o di legittima

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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