Attestato Prestazione Energetica: immobili esclusi

Il 3 agosto 2013 il D.L. n 63 è stato convertito nella legge n. 90 del 2013, introducendo in Italia l’Attestato di Prestazione Energetica detta semplicemente APE e che recepisce la direttiva europea 2010/31/UE.                                   

Con questa legge è diventato obbligatorio allegare agli atti di compravendita e di affitto degli immobili l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Non tutti gli immobili sono soggetti all’applicazione della legge n.90: infatti sono esclusi dall’obbligo di presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica  i seguenti immobili:

a) gli edifici industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non utilizzabili in altro modo;

b) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

c) i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

d) gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

e) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina dei beni culturali e del paesaggio solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi una alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell’autorità preposta;

 

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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