CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Abrogazione autocertificazione energetica edifici classe G

DECRETO DI MODIFICA DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI DEL 26/06/2009: ABROGAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI CLASSE G

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2012 il decreto interministeriale di modifica delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2009) .                                                                                                                         

Queste modifiche entrano in vigore a partire dal 28/12/2012. Tra le modifiche la più importante è l’abrogazione (immediatamente operativa) della possibilità prevista per i proprietari  di fare un’autocertificazione nella quale si dichiarava che l’immobile si trovava nella classe energetica che è quella più  bassa. 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.63 del 4 giugno 2013, l’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ( ACE ) sarà sostituito dall’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ( APE ) quando saranno emanati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con altri ministeri le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’uso delle fonti rinnovabili.           

Nel decreto vengono specificati le categorie degli edifici per i quali è necessario predisporre la certificazione energetica ed in particolare si dice che sono esclusi da questo obbligo  (tranne le porzioni adibite a uffici e scorporabili agli effetti dell’isolamento termico ) i seguenti immobili : box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e’ necessario garantire un comfort abitativo.                                             

Sono anche esclusi dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprieta’ i seguenti immobili:

a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato nell’atto notarile di trasferimento di proprieta’ dell’immobile;

b) immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioe’ privi di tutte le pareti verticali esterne, o “al rustico”, cioe’ privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici. Tale stato deve essere dichiarato nell’atto notarile di trasferimento della proprieta’. Resta comunque  l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attivita’ che il proprietario dell’edificio deve depositare presso agli uffici del comune contestualmente alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono varie porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), il decreto specifica che l’edificio deve essere  valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato , quando non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche.

Altra novità contenuta nel decreto e’ l’introduzione dell’ obbligo per gli amministratori degli immobili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.

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Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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