Installazione pannelli solari: agevolazione fiscale risparmio energetico

Guida alla agevolazione fiscale per il risparmio energetico per la installazione di pannelli solari.                                                                                             

I lavori edilizi di installazione di pannelli solari su di fabbricati esistenti o unità immobiliari esistenti , usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico del 65% fino al 31 dicembre 2014 e del 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (pubblicazione  legge stabilità 2014).

I pannelli solari sono agevolabili quando:

1) sono utilizzati per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
2) insieme ai bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
3)  gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni;
4) posseggono una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera;
5) l’impianto è installato in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
6) nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti
2) e 4), può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso
di formazione da parte del soggetto beneficiario;
7) nel rispetto dei punti precedenti i pannelli solari servono ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente.

Per  usufruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario :

1) avere  l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale.

In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere :             a) sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del
2005);                                                                                                                                                   b) esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’art.28,
comma 1,  della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni
competenti ).

2) trasmettere all’ENEA , entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori
esclusivamente attraverso l’apposito sito web   la seguente documentazione che va compilata on line :  Scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”) che può essere compilata anche dall’utente finale

(cliccare dichiarazione di detrazione per accedere al sito dell’ENEA ed alla procedura per la compilazione e l’invio; cliccare su informazioni utili alla trasmissione e compilazione della documentazione da inviare all’ENEA per vedere come inviare i dati  )

3) Comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate solo per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta .

N.B. Questa comunicazione non va presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta.

(per leggere e stampare il modello “Comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta cliccare qui ;  per leggere e stampare le istruzioni al  modello “Comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta cliccare qui )

ATTENZIONE : Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008  non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). L’obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007

Ricordarsi di conservare :

1) fatture relative alle spese sostenute ( l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal d.l. n.70 del 13 maggio 2011 )

2) ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso in cui il
richiedente è una persona fisica) , che rechi chiaramente il  numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;

3) ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che rappresenta la garanzia che la
documentazione è stata trasmessa.

Per leggere la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto del 2012 cliccare agevolazioni fiscali per il risparmio energetico  .

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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