ESONERO PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO RAI

Sono esonerate dal pagamento del canone di abbonamento alla Rai le persone di età non inferiore a 75 anni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto 75 anni entro la data di pagamento del canone;

b) non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che abbiano un proprio reddito;

c) possedere un reddito ( relativo all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione) che, insieme a quello del coniuge, non sia superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

Nel calcolo del reddito vanno aggiunti, se esistenti, i seguenti redditi:

  1. i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (ad esempio, gli interessi su depositi bancari, Bot, Cct e altri titoli di Stato)
  2. le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica
  3. i redditi esteri non tassati in Italia.

Nel calcolo del reddito non devono essere considerati i seguenti redditi:

  1. i redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni d’invalidità)
  2. i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
  3. il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze
  4. i redditi soggetti a tassazione separata.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi
televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

Per poter beneficiare dell’esenzione, va compilato un modulo di dichiarazione sostitutiva (nel file sono contenute anche le istruzioni per la compilazione) e la domanda deve essere consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate oppure spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 – Torino (To)

La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere della agevolazione, va spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, da parte di coloro che usufruiscono del beneficio per la prima volta . Coloro che vogliono usufruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

 

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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