RITARDO PAGAMENTO IMU,CALCOLO SANZIONI IMU,RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

Il mancato versamento si può regolarizzare con il ravvedimento operoso quando la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (ad esempio una lettera del comune con la richiesta di documenti può inibire questa opportunità). Di norma, i contribuenti che per errore o dimenticanza omettono in tutto o in parte il versamento delle imposte e quindi anche dell’ IMU rischiano la sanzione del 30% dell’importo non versato.

La sanzione del 30%, si riduce al 3% in caso di ravvedimento ‘breve o mensile’ cioè quando il ravvedimento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza. Per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore  a quindici giorni, questa sanzione del 3% si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Pertanto se il ravvedimento (detto ravvedimento “sprint”) avviene nei primi 14 giorni successivi alla scadenza, l’omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo (2,5% è il tasso legale valido dal 1° gennaio 2012) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito e della sanzione pari allo 0,2% dell’importo da versare per ogni giorno di ritardo.

Se il ravvedimento (detto ravvedimento “breve”) viene fatto dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza , in aggiunta all’imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.

Se il ravvedimento (detto ravvedimento “lungo”) viene fatto dal 31° al 365 giorno successivo alla scadenza e cioè entro un anno , in aggiunta all’imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3,75% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.

I versamenti relativi al ravvedimento operoso IMU 2012 vanno eseguiti con il modello F24 nel riquadro dell’IMU, indicando: l’importo totale versato, il codice tributo, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il codice comune dove si trova l’immobile, barrando la casella “Ravvedimento” e non deve essere indicato né il codice delle sanzioni, né quello degli interessi, ma soltanto i codici tributo dell’imposta ordinaria, cioè 3912 (abitazione principale), 3914 (quota Comune) e 3915 (quota Stato) per i terreni agricoli, 3916 (quota Comune) e 3917 (quota Stato) per le aree fabbricabili, 3918 (quota Comune) e 3919 (quota Stato) per gli altri fabbricati, secondo la causale di versamento


 

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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