RIFORMA DEL CONDOMINIO : Revoca dell’amministratore

REVOCA DELL’AMMINISTRATORE

L’incarico di amministratore affidato dall’assemblea condominiale, ha la durata di un anno e si rinnova automaticamente per un altro anno .                                                                             L’assemblea condominiale può deliberare in qualsiasi momento la revoca dell’amministratore con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina ( numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio ) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

Quando l’amministratore non rende il conto della gestione condominiale oppure emergono gravi irregolarità fiscali o non sia stato aperto un conto corrente intestato al condominio i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. Se l’assemblea non revoca l’incarico all’amministratore , ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e se la sua domanda viene accolta egli può rivalersi nei confronti del condominio per le spese legali . Il condominio a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

La revoca può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore ;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea ;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente intestato al condominio ;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza dei seguenti obblighi : a—-curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

b—-curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità ;

c—-fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali all’accettazione dell’incarico .

Se l’autorità giudiziaria revoca il mandato di un amministratore , l’assemblea non può nominare di nuovo l’amministratore revocato.

Le seguenti disposizioni sono valide anche per gli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica .

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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