TRASMISSIONE TELEMATICA “PORTABILITA’ MUTUI”

Trasmissione telematica atti di surrogazione mutui ipotecari

 Con provvedimento interdiregenziale del 26 giugno 2012 sono state definite le modalità di presentazione telematica alle Conservatorie dei registri immobiliari degli atti di surrogazione dei mutui ipotecari. La norma della surrogazione nei contratti di finanziamento – detta anche “portabilità” dei mutui,- regolata dall’art. 120-quater del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , stabilisce che, in caso di contratti di finanziamento , conclusi con intermediari bancari e finanziari, il debitore possa surrogare (sostituire ) il nuovo creditore nel credito e nelle relative garanzie personali e reali.

La surrogazione comporta pertanto il trasferimento del contratto di finanziamento dalla banca o intermediari finanziari che inizialmente lo avevano erogato alla nuova banca o istituto , alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura e con il subentro del nuovo creditore nelle garanzie ipotecarie.

In base al provvedimento pubblicato è previsto che i notai possono avvalersi delle procedure indicate dagli articoli 3-bis, 3-ter e 3- sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità del provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, per la presentazione al Conservatore dei registri immobiliari dell’atto di surrogazione agli Uffici ove è attiva la trasmissione telematica del titolo.

L’atto di surrogazione, se stipulato per atto pubblico, può contenere l’attestazione fatta dal notaio rogante che si sono verificate le condizioni, affinché la surrogazione abbia effetto .               L’annotamento di surrogazione può essere da oggi  richiesto telematicamente dal notaio trasmettendo  via internet la copia autentica dell’atto, contenente l’attestazione che si sono verificate le condizioni affinché la surrogazione abbia effetto, predisposta con strumenti informatici e usando la firma digitale.  Rimane comunque sempre possibile richiedere al conservatore l’annotazione di surrogazione del mutuo con le modalità ordinarie .

E’ bene ricordare che la portabilità del mutuo deve avvenire senza costi e che le norme vigenti prevedono la sanzione della nullità delle clausole con le quali si impedisca o si renda oneroso questa operazione . Inoltre la portabilità deve perfezionarsi entro uno specifico termine e se la banca/finanziatore originario non consente il rispetto dei tempi , essa è tenuta a risarcire il cliente per i danni (articolo 27-quinquies  D.L.n 1 del 2012 ) .

Per leggere il provvedimento interdiregenziale cliccare qui

Per leggere il comunicato dell’Agenzia del Territorio cliccare qui

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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