SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE : agevolazione fiscale

Breve guida alla agevolazione fiscale per il risparmio energetico per la sostituzione della CALDAIA A CONDENSAZIONE                                                             I lavori edilizi   , consistenti nella sostituzione di una vecchia  caldaia con una nuova a condensazione (ad aria o ad acqua ) in fabbricati o in unità immobiliari esistenti (   esistente = accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata , se dovuta ) ,  usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico del 65% fino al 31 dicembre 2014 e del 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (pubblicazione legge stabilità 2014) .

Essendo una sostituzione di caldaia il fabbricato o l’unità immobiliare deve essere già dotata di impianto di riscaldamento .                                                                                                       Nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:
1)  il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn ;
2) se tecnicamente compatibili  devono essere installate valvole termostatiche a
bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Se non è possibile tecnicamente installare
questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di
tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45°C .
Nel caso di impianto con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
1) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
2) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
3) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.

Assicurando le condizioni precedenti è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali anche per i seguenti lavori :
a) smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
b) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte
dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW per  usufruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario :

1) avere l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) , che attesti  i requisiti tecnici precedentemente menzionati ,  oppure , in alternativa , la certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti  i requisiti tecnici precedentemente menzionati .                                        In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate , oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici .

2) trasmettere all’ENEA , entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori
esclusivamente attraverso l’apposito sito web   la seguente documentazione che va compilata on line :                                                                                                                              Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche
essere redatto dal singolo utente;

(cliccare dichiarazione di detrazione per accedere al sito dell’ENEA ed alla procedura per la compilazione e l’invio; cliccare su informazioni utili alla trasmissione e compilazione della documentazione da inviare all’ENEA per vedere come inviare i dati)

3) Comunicazione da trasmettere All’Agenzia delle Entrate solo per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta .                                                                                              N.B. Questa comunicazione non va presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta.

(cliccare “Comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta“  per leggere e stampare il modello e “Istruzioni per le comunicazioni che proseguono oltre il periodo d’imposta”  per leggere e stampare le istruzioni del modello)

Occorre conservare:                                                                                                                       1) fatture delle spese sostenute senza l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera;                                                                                                                                         2) ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica) , che rechi chiaramente il  numero della fattura e relativa data;
3) ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).

Cliccare agevolazioni fiscali per il risparmio energetico per leggere la guida pubblicata dalla Agenzia delle Entrate nel mese di agosto 2012.

 

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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