DISTANZA DEGLI SCAVI ( ESCAVAZIONI ) O CANALI DALLA FERROVIA

Le distanze degli  scavi (escavazioni) o canali dalle ferrovie, sono regolate dall’articolo n.53 del d.p.r. n. 753 del 1980 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ) che qui di seguito si riporta :

Art. 53

1. Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.
2. La distanza del ciglio più vicino dell’escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o della cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.
3. Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l’escavazione del terreno sia meno profonda.

E’ possibile una riduzione delle distanze sopracitate in base al contenuto dell’art. 60 della stessa legge che di seguito si riporta :

Art. 60

Quando la sicurezza pubblica , la conservazione delle ferrovie , la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzati dagli uffici lavori compartimentali delle F.S. per le Ferrovie dello Stato , e dai competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione , riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 .

I competenti uffici della M.C.T.C. Prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno , mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute ,assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni . Trascorso tale termine , i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste .

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Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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