DISTANZA DELLE PIANTE E DELLE SIEPI DALLA FERROVIA

Le distanze delle piante o delle siepi  dalle ferrovie, sono regolate dall’articolo n.52 del d.p.r. n. 753 del 1980 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ) che qui di seguito si riporta :

Art. 52

1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di due metri.
5. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. , per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
7. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’articolo 36 (veicoli sospesi a funi, travate od altre strutture) .

 E’ possibile una riduzione delle distanze sopracitate in base al contenuto dell’art. 60 della stessa legge che di seguito si riporta :                                                                                                                                    Art. 60                                                                                                                                                                                     Quando la sicurezza pubblica , la conservazione delle ferrovie , la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzati dagli uffici lavori compartimentali delle F.S. per le Ferrovie dello Stato , e dai competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione , riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 .

I competenti uffici della M.C.T.C. Prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno , mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute ,assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni . Trascorso tale termine , i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste .

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Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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