DISTANZA DELLE COSTRUZIONI O DEI FABBRICATI DALLA FERROVIA

Le distanze delle costruzioni o dei fabbricati dalla ferrovia sono regolate dagli articoli del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 ( Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ) che qui di seguito si riportano :

Art. 49

1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
2. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con l’esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell’articolo 1.

Art. 50

1. Il divieto di cui al precedente articolo 49 decorre dall’entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell’avviso dell’avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all’entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.
2. I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente articolo 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Art. 51

1. Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai ad una distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
3. A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’articolo 36 (veicoli sospesi a funi, travate od altre strutture), intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 52

1. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
2. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
3. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
4. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di due metri.
5. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. , per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
7. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’articolo 36 (veicoli sospesi a funi, travate od altre strutture).

E’ possibile costruire in deroga dalle distanze sopracitate in base al contenuto dell’art.60 che di seguito si riporta :

Art. 60

Quando la sicurezza pubblica , la conservazione delle ferrovie , la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzati dagli uffici lavori compartimentali delle F.S. per le Ferrovie dello Stato , e dai competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione , riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 .

I competenti uffici della M.C.T.C. Prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno , mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute ,assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni . Trascorso tale termine , i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste .

Per leggere il testo integrale del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 cliccare qui

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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