SUCCESSIONE: RINUNCIA ALL’EREDITA’

La rinuncia all’eredità è quell’atto con il quale un’erede non accetta l’eredità ricevuta.

Molte volte questo avviene quando i debiti sono maggiori dei crediti. La rinuncia si effettua tramite notaio (qualunque notaio dello Stato) o tramite Cancelliere del Tribunale (Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto). Essa va presentata prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

La rinuncia all’eredità non ha condizioni né termini, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa.

La rinuncia è revocabile entro il termine di prescrizione di dieci anni da quando un altro erede  ha accettato a sua volta  l’eredità.

 Chi può richiedere la rinuncia.

I rinuncianti si devono presentare personalmente in tribunale o dal notaio. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

La rinuncia all’eredità si presenta con una dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente, entro tre mesi dalla morte del de cuius se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e’ nel possesso dei beni.

 Quali documenti e cosa occorre per presentare una dichiarazione di rinuncia?

certificato di morte ( autocertificazione valida )

certificato dell’ultima residenza del de cuius

copia del codice fiscale del rinunciatario e del de cuius

copia del documento d’identità del rinunciatario e del de cuius

autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati)

marca da bollo da € 14,62

versamento di € 168,00 per ogni rinunciatario a favore dell’ufficio delle Entrate (il cancelliere fornirà tutti i dettagli riguardanti il versamento), la ricevuta del versamento deve essere consegnata in Cancelleria nella stessa giornata

 Si potrà ritirare una copia conforme all’originale della rinuncia presentando alla Cancelleria:

una marca da bollo da € 14,62

una marca da bollo da € 6,20

I creditori del chiamato all’eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti.

Si può presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i figli insieme), essi dovranno comparire personalmente.

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

Questa voce è stata pubblicata in successione. Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.