SUCCESSIONE: TITOLI DI STATO, BUONI POSTALI

Nella dichiarazione di successione non devono essere dichiarati né i titoli di Stato né i buoni postali perchè non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario così come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”).

Qui di seguito si riportano l’articolo 12 e l’articolo 10 del decreto legislativo n. 346/1990

Art. 12

1. Non concorrono a formare l’attivo ereditario:

a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e’ provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico,scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita’, salvo il disposto dell’art. 10;

b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell’art. 10;

c) le indennita’ di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita’ spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;

e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione debitrice.

f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;

g) i beni culturali di cui all’art. 13, alle condizioni ivi stabilite;

h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;

i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche’ ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge

l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

 

Articolo 10

Beni alienati negli ultimi sei mesi

1. Si considerano compresi nell’attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore dialmeno sei mesi alla apertura dalla successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta di cui all’art. 1, comma 3, a quelli espropriati per pubblica utilita` o alienati all’espropiante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l’impresa esercitata dal defunto.

3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della Sezione II, si deduce l’ammontare:

a – delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell’alienazione, purche` indicati nella dichiarazione della successione;

b – del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in societa` o permutati, purche` indicati nella dichiarazione della successione;

c – dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l’acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all’acquirente;

d – delle somme reinvestite nell’acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all’apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

e – delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertua della successione;

f – delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per se` e per i familiari a carico successivamente all’alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.

Scritto da: Ing. Giuseppe Galoforo

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